PERCHE' COMPRARE CON AGENZIA E VADEMECUM PER CHI SI RIVOLGE ALL' AGENZIA
a) poter visitare subito ed in numero certamente maggiore che cercando da soli, gli immobili rispondenti ai requisiti richiesti, senza perdere tempo in inutili, estenuanti, demoralizzanti (talvolta costose e per lo più infruttuose) ricerche in proprio.
b) affrontare qualunque situazione con la collaborazione di un professionista avente la padronanza di ogni aspetto giuridico, legale, finanziario della compravendita immobiliare, in grado quindi di assisterlo in tutte le fasi dell’operazione ed anche in seguito.
c) poter avvalersi dell'aiuto di un esperto che controlli ed accerti tutti i dettagli dell’immobile che si intende acquistare e che garantisca la correttezza dell’operazione.
d) avere una valutazione esatta del reale prezzo di mercato di ciò che si intende acquistare.
e) evitare il pericolo che la controparte sia poco affidabile o possa approfittare dell'inesperienza per affibbiare il classico “bidone” superipotecato o che l’acquisto fatto riveli troppo tardi difetti o servitù tali da sminuirne in modo consistente il valore, vanificando così in un giorno il sudore ed il sogno di anni.
f) avere una esatta quantificazione in anticipo di tutte le spese accessorie inerenti e conseguenti l’acquisto che si intende fare.
g) poter delegare di tutte le molteplici pratiche conseguenti l’acquisto ad una persona in grado di portare a buon fine l’intera operazione.
h) avvantaggiarsi della collaborazione di un esperto introdotto nel sistema creditizio per la ricerca del mutuo o del finanziamento più sicuro e conveniente.
1. Assicurarsi che la persona con cui si tratta sia un agente immobiliare regolarmente iscritto al Ruolo Mediatori presso la Camera di Commercio, così come previsto dalla Legge 3/2/1989 n. 39 (e successive modifiche e integrazioni), che regola l'accesso alla professione. Meglio ancora se il soggetto è anche iscritto ad un'associazione di categoria in quanto tale fatto comporta, in genere, l'assoggettamento a codici disciplinari e garanzie di professionalità.
2. Pretendere l'uso di moduli (formulari) depositati in Camera di Commercio (sempre ex L.39/89), sia per la definizione di un incarico, sia per la sottoscrizione di una proposta. Tali moduli e/o formulari devono ispirarsi alle linee guida elaborate dalla Commissione Camerale per la tenuta del Ruolo Mediatori, e comunque:
Essere chiari e facilmente comprensibili
Contenere gli estremi dell'iscrizione nel ruolo del mediatore o della società di mediazione e del suo legale rappresentante
Indicare l'oggetto del contratto: proposta d'acquisto, incarico di mediazione ecc.
Indicare le eventuali iscrizioni ipotecarie o altri vincoli sull'immobile
Specificare la conformità dell'immobile alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti
Indicare il nome del proprietario ed il titolo di proprietà
Indicare il termine entro cui deve essere redatto l'atto definitivo
Essere compilati in tutte le loro parti, barrando quelle non utilizzate
Essere controfirmati dal mediatore con il quale è stata condotta la trattativa
3. Definire sempre tutti i dettagli degli accordi fra le parti in forma scritta. In particolare, nel caso di accettazione di proposte, chiederne all'agente immobiliare una conferma scritta.
4. Concordare per iscritto l'entità della provvigione e le relative modalità di pagamento; dal formulario deve inoltre risultare chiaramente quali sono i servizi compresi nella provvigione e quali quelli esclusi, i quali dovranno essere pagati a parte. La provvigione è un diritto del mediatore, che è tale solo se iscritto al Ruolo (Art.6 Legge 39/89). Diffidare pertanto delle offerte di prestazioni professionali a costo zero perché spesso nascondono prestazioni abusive o, comunque, prive di garanzie per i clienti.
5. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ambo le parti, da chi vende/affitta o da chi compra/prende in locazione un immobile. Questa è una garanzia di neutralità ed imparzialità del professionista.
6. Prestare attenzione alla ragionevolezza della durata dell'incarico (sei mesi può essere un periodo generalmente ragionevole) e al periodo di validità della proposta, che preferibilmente non dovrebbe superare i quindici giorni complessivi di calendario (termine entro cui deve pervenire l'accettazione del venditore o del locatore), ad eccezione di casi particolari che devono essere specificati e chiariti in proposta. Pretendere, in caso di acquisto mediante richiesta di mutuo, la specifica indicazione che l'efficacia della proposta è subordinata alla erogazione del finanziamento. Ricordarsi che, in tal caso, la proposta non produce alcun effetto fino al verificarsi della condizione sospensiva.
7. In caso di conferimento di incarico, fornire all'agente immobiliare tutte le informazioni utili e necessarie perché questi possa operare con trasparenza e sicurezza nei confronti dei futuri acquirenti/conduttori.
Ultimo aggiornamento (Venerdì 11 Maggio 2012 11:18)