LA PERMUTA - NOVITA' TASSAZIONE 2014
La riforma dell'imposta di registro (disposta dall'articolo 10 del Dlgs 23/11, in vigore dal 1° gennaio 2014) concerne precipuamente le compravendita, contratto traslativo a titolo oneroso per eccellenza.
Ma anche per altri atti e contratti (permuta, divisione, conferimento in società, assegnazione ai soci, atti giudiziari) vi sono importanti conseguenze.
Vediamo di seguito il caso della permuta.
Permuta Registro/Registro
Trattandosi di un contratto che consta di due disposizioni tra di loro "incrociate" in modo inscindibile, la regola fondamentale della permuta posta in essere "fuori campo Iva" è che la base imponibile è data dal valore del bene il cui trasferimento provoca l'applicazione dell'imposta maggiore (articolo 43, comma 1, lettera b) del Dpr 131/1986). Quindi, se due privati si scambiano un appartamento di 100mila euro (imposta 9 per cento = 9mila) con un terreno di 80mila euro (imposta 12 per cento = 9.600), si tassa il trasferimento del terreno, anche se è il bene permutato di minor valore. Quanto alle imposta ipotecaria e catastale, la circolare delle Entrate 2/E del 21 febbraio 2014 riconosce che, a fronte del dettato dell'articolo 10, comma 3, del Dlgs 23/11, l'applicazione della nuova aliquota del 12 per cento provoca l'esenzione di questa permuta da bollo e tasse ipotecarie e il pagamento di una sola imposta ipotecaria fissa (di 50 euro) e di una sola imposta catastale fissa (di 50 euro); notandosi, a quest'ultimo riguardo, che l'imposta catastale è dovuta una sola volta, a differenza di quanto è accaduto fino al 31 dicembre 2013 (allora si pagavano due imposte catastali per il fatto che una permuta dà luogo a due volture in Catasto).
Permuta Iva/Iva
Nel caso di permuta imponibile a Iva da ambo i lati (l'impresa Alfa cede all'impresa Beta un'area edificabile a fronte della cessione, da Beta ad Alfa, di appartamenti appena costruiti), ognuno di questi trasferimenti sconta l'Iva sua propria (il 22 per cento quanto all'area e il 10 per cento quanto agli appartamenti); si pagano anche l'imposta di bollo e le tasse ipotecarie. L'imponibilità a Iva genera, per alternatività (articolo 40 del Dpr 131/86), l'abbattimento alla misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, come segue: a) euro 200 per il registro (si paga una sola imposta in virtù del principio di "assorbimento" di cui al predetto articolo 43 del Dpr 131/1986); b) euro 400 per imposta catastale (si pagano due imposte fisse, perché due sono le volture da effettuare in Catasto,e ciò a seguito della discussa circolare numero 8/E del 13 febbraio 2007, che innovò quanto in precedenza si praticava e cioè il pagamento di una sola imposta fissa in ossequio al principio di "assorbimento" sopra menzionato). Quanto alla imposta ipotecaria, se fino al 31 dicembre scorso se ne è sempre pagata una sola (come riconosciuto nella predetta circolare 8/E del 2007, essendo una sola la trascrizione da eseguirsi per la permuta e comunque valendo il principio di "assorbimento" proprio dei trasferimenti in permuta), oggi la circolare numero 2/E ne pretenderebbe due: ma senza motivare alcunchè sul punto e senza che nulla sia cambiato a livello di normativa applicabile.
Permuta Iva/Registro
In questo caso ogni trasferimento sconta la sua propria imposta (si pagano anche bollo e tasse ipotecarie): Iva da un lato, imposta di registro proporzionale dall'altro. Quest'ultima dovrebbe assorbire (in forza dell'articolo 43 del Dpr 131/86) l'imposta fissa di registro dovuta per il trasferimento soggetto a Iva (invece la circolare numero 2/E ne pretende sorprendentemente il pagamento). Quanto poi alle imposte ipotecaria e catastale, la circolare 2/E, ne indica quattro (mentre ne parrebbero dovute tre): - l'imposta ipotecaria di 200 euro (o del 3 per cento, se si tratta di beni strumentali) quanto al trasferimento Iva e di 50 euro quanto al trasferimento soggetto a registro (ma quest'ultima dovrebbe essere assorbita nella prima); - l'imposta catastale di 200 euro (o dell'1 per cento, se si tratta di beni strumentali) quanto al trasferimento Iva e di 50 euro quanto all'altro trasferimento: qui, essendo due le volture, due debbono essere anche le imposte.
In conclusione:
per gli atti di permuta: l'imposta di registro con le nuove aliquote va calcolata sul valore intero del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta; le imposte ipotecaria e catastale sono dovute una sola volta nella misura di 50 euro ciascuna; non si pagano imposta di bollo, tasse ipotecarie e tributi speciali catastali. In caso di permuta con un trasferimento soggetto ad IVA e l'altro a Registro: sulla cessione non soggetta ad IVA, si applicano l'imposta di registro con le nuove aliquote e le ipocatastali nella misura di 50 euro ciascuna; per l'atto soggetto ad IVA, sono dovuti 200 euro di Registro, le imposte ipotecaria e catastale anch'esse – generalmente – nella misura fissa di 200 euro ciascuna (fanno eccezione gli immobili strumentali, per i quali i due tributi si pagano in misura proporzionale, rispettivamente il 3 e l'1%), l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Infine, nel caso di permuta con atti entrambi soggetti ad IVA, si applicano: l'imposta di registro in misura fissa (200 euro), due imposte ipotecarie e due catastali nella misura di 200 euro ciascuna (sempre che non si tratti di immobili strumentali, nel qual caso, ferma restando l'imposta di registro di 200 euro, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale proporzionalmente – 3% e 1% – per ciascun bene immobile), l'imposta di bollo (230 euro), le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali.
Ultimo aggiornamento (Sabato 21 Marzo 2015 08:32)