LE AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA CASA
Mai come adesso i contribuenti (residenti e non residenti) possono usufruire di tante agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi della casa. Infatti, il decreto legge del 4 giugno 2013 n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013 n. 90, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013; la legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 e la legge di stabilità 2015 (n. 190 del 23 dicembre 2014) ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015 le seguenti agevolazioni fiscali:
la detrazione fiscale del 50% dei costi su ristrutturazioni, con il limite di euro 96.000;la detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico, portando la percentuale dal 55% al 65% con decorrenza dal 6 giugno 2013;un bonus fiscale del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'alloggio ristrutturato fino al valore massimo di 10.000 euro, effettuato dal 26/06/2012 al 31/12/2015.
A partire dal 1.1.2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare e intervento edilizio.
Se gli interventi edilizi di cui sopra consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili, bisogna tener conto di quelle sostenute nei medesimi anni.
Attenzione: anche per interventi edilizi di riqualificazione energetica su condomini la scadenza della detrazione del 65% scadrà il 31.12.2015. Dal 01/01/2016 la detrazione sarà del 36%.
La detrazione fiscale è ammessa solo per interventi edilizi su fabbricati esistenti, cioè iscritti al catasto (o richiesta di accatastamento in corso) prima dell'inizio dei lavori agevolati. Inoltre dev'essere fornita la prova dell'avvenuta regolarità ai fini dei pagamenti dell'ICI/IMU.
Premessa indispensabile è che il contribuente disponga di reddito tassato e quindi di debito di imposta, dal quale potrà annualmente detrarre le quote di relative alle agevolazioni fiscali su interventi edilizi. In caso di insufficiente imposta lorda a debito, la differenza della quota annua non detratta per incapienza non potrà essere nè riportata ad anni successivi nè chiesta a rimborso e quindi andrà persa.
RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE FISCALE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI
Tutte le detrazioni qui sotto elencate sono da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Per questo motivo, l'intera documentazione relativa agli interventi edilizi fiscalmente agevolati dev'essere conservata per 15 anni. Infatti, l'Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare i controlli in ciascun periodo d'imposta in cui la detrazione viene applicata. Quindi va considerato che l'ultimo anno accertabile é il decimo (ultima rata) e che il termine di decadenza quinquennale per l'accertamento decorre dall'anno in cui si é fruito dell'ultimo decimo della detrazione.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE?
L'agevolazione fiscale spetta a:
proprietari o nudi proprietari;titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);locatari (necessita il consenso scritto del proprietario);comodatari (con relativo contratto di comodato registrato prima dell'inizio dei lavori e previo consenso scritto del proprietario); familiari conviventi del possessore o detentore dell'alloggio (coniuge, parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado e la convivenza deve sussistere prima dell'inizio dell'intervento edilizio); inoltre, con sentenza Nr. 26543 dd. 5.11.2008 la Corte di Cassazione, ha esteso il bonus fiscale per le coppie di fatto con il vincolo della residenza nello stesso immobile prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione;condomini, per gli interventi edilizi sulle parti comuni condominiali.
L'agevolazione di cui sopra vale anche in caso di proprietari come imprenditori (individuali o società di persone) qualora trattasi di abitazioni quale patrimonio aziendale da dichiarare come reddito di fabbricati, quindi né ad uso strumentale né come beni in vendita.
In caso di interventi su parti comuni del condominio il pagamento al condominio deve essere effettuato entro il termine della scadenza dell'agevolazione da parte di tutti i condomini a pena di decadenza del beneficio fiscale (veggasi interpretazione "Il Sole 24 Ore del 19/06/2013).
Si precisa che le agevolazioni si riferiscono ad ogni singola unità immobiliare. Quindi, in caso di interventi effettuati dallo stesso soggetto su più unità, i bonus fiscali sono fruibili più volte.
Se l'abitazione è cointestata e le spese vengono sostenute da tutti i cointestatari, il limite di spesa ammessa (attualmente 96.000 euro per ristrutturazioni) va suddiviso.
In caso di interventi di ristrutturazione su alloggi ad uso promiscuo (p.e. alloggio/ufficio) la detrazione é ammessa solo per la metà delle spese sostenute.
Inoltre si fa presente che è consentito il cumulo (50% e 65%) delle detrazioni per lo stesso immobile purché si tratti di interventi e fatture differenti.
Dall' 01/01/2009 non è più consentito il cumulo di agevolazioni fiscali con contributi pubblici quando trattasi di migliorie per risparmio energetico. Quindi bisogna valutare se conviene optare per i sostegni pubblici o per la detrazione fiscale su spese sostenute per riqualificazione energetica.
Invece, per le ristrutturazioni è possibile usufruire sia del contributo pubblico sia della detrazione fiscale per la parte dei costi rimasti effettivamente a carico.
ATTENZIONE: NUOVE REGOLE PER MINI-CONDOMINI (meno di 9 unità immobiliari)
(cfr. Circolare N. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate)
In caso di condomini per i quali non esiste l'obbligo di legge a nominare un amministratore (meno di 9 condomini) per beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (Art. 16-bis DPR 917/86) bisogna obbligatoriamente richiedere preventivamente il codice fiscale per il mini-condominio presso l'Agenzia delle Entrate ed eseguire i pagamenti delle fatture, tramite bonifico bancario o postale, indicando, oltre al codice fiscale del mini-condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente di uno dei condomini a tal fine delegato o su conto corrente appositamente istituito a nome del mini-condominio.
La ripartizione delle spese dovrà avvenire in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr.artt.1123 e segg.
Tutte le fatture e documenti giustificativi delle spese relative devono essere intestati al mini-condominio.
CHE COSA SUCCEDE IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE?
In caso di atti tra vivi, ovvero in caso di vendita, donazione o permuta l'agevolazione fiscale passa al nuovo proprietario per le quote di detrazione non ancora utilizzate, salvo diverso accordo scritto nel relativo contratto. In caso di contratto di locazione o di comodato, le detrazioni non ancora usufruite continuano ad essere utilizzate dall'inquilino o comodatario, che ha sostenuto effettivamente i relativi costi. In caso di decesso, la fruizione dell'agevolazione fiscale si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
PAGAMENTI (BONIFICO "PARLANTE")
Le relative fatture devono essere intestate alla persona che sostiene i costi, la quale usufruisce della detrazione fiscale. Il pagamento deve contenere i seguenti dati:
1. causale di pagamento: tipo di intervento (o ristrutturazione, o risparmio energetico con riferimento legislativo rispondente), nonchè numero e data fattura;2. il codice fiscale del beneficiario della detrazione che effettua il bonifico;
3. il no. di partita IVA o il cod.fisc. del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL)
Qualora il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (art. 99, comma 1, decreto legislativo 81/2008) lo prevede, il committente dell'intervento edilizio deve fare, prima dell'inizio dei lavori, una comunicazione (lett.racc. con A.R.) all'ASL in Provincia di Bolzano (l'ufficio competente è l'Ispettorato del Lavoro, via K.Michael Gamper no. 1, Tel. 0471/418540) con i dati identificativi delle imprese esecutrici dei lavori. Inoltre il committente dev'essere in regola con tutte le norme urbanistiche (dichiarazioni, concessioni edilizie ove necessario), nonché di sicurezza sul lavoro. E' consigliabile farsi rilasciare dalle singole ditte incaricate la DURC (dichiarazione unificata di regolarità contributiva)..
2. BONUS MOBILI 50%
L'articolo 16, comma 2, del DL 63/2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per le ristrutturazioni delle abitazioni, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate, fino a un limite massimo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni. Non sono ammessi articoli usati. Nell'importo delle spese sostenute sono ammesse anche le spese di trasporto e di montaggio. L'agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 abbiano eseguito o abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali sia stata richiesta la detrazione del 50% (vedi Circolare n.29/E del 18 settembre 2013) e che dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sostengano spese per l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'appartamento oggetto dell'intervento di ristrutturazione (anche se destinati a stanze diverse di quelle oggetto di ristrutturazione).
Sono ammessi anche mobili artigianali e l'aliquota IVA da applicare è comunque sempre quella ordinaria (attualmente 22%). La detrazione massima consentita ammonta a 5.000 euro da ripartire in dieci quote annuali costanti (quindi 500 euro/anno). Il pagamento delle relative fatture deve essere eseguito con bonifico bancario o postale "parlante" (cioè: causale bonus mobili per interventi di ristrutturazione, numero e data fattura; codice fiscale del beneficiario della detrazione che paga; numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). Per esigenze di semplificazione, legate alle tipologie di beni acquistabili, la circolare n.29/E / 2013 ammette come forma di pagamento anche la carta di credito o debito (BANCOMAT). In questo caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta evidenziata nella ricevuta telematica. Non è consentito il pagamento con assegno bancario o contanti.
3. AGEVOLAZIONE FISCALE PER RISPARMIO ENERGETICO 65% (ex 55%)
Le agevolazione per risparmio energetico sono studiate per conseguire un effettivo risparmio energetico ed è ovvio che non possono essere incentivati i nuovi impianti. Unica eccezione é la posa di pannelli solari.
Tutte le detrazioni fiscali del 65% si riferiscono sia ad edifici interi che a parte di edifici, cioé singole unità immobiliari.
In caso di frazionamento di unità immobiliare, con aumento quindi del numero delle stesse, il beneficio é compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
Nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione.
Nel caso di interventi edilizi senza demolizione dell'esistente e con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
QUALI INTERVENTI ENERGETICI SONO AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE DEL 65%?
- Interventi di riqualificazione energetica globale con limite massimo di 100.000 euro;
- interventi riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre, comprensive di infissi con limite massimo di 60.000 euro;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, limite massimo 60.000 euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, limite massimo 30.000 euro;
- Dal 01/01/2015 fino al 31/12/2015 è ammesso anche l'acquisto e l'installazione di schermature solari (vedi allegato M del D.lgs. 311/2006) importo massimo 60.000 euro.
- La legge di stabilità 2015 ha ammesso anche l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, limite massimo 30.000 euro;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, limite massimo 30.000 euro.
Non è agevolabile l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Inoltre, resta esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.
DECORRENZA DELL'ALIQUOTA 65%
Per gli interventi indicati nel paragrafo precedente l'aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 mentre per interventi su parti comuni di edifici condominiale il termine finale é il 30 giugno2015.
Per il 2015 la detrazione fiscale ammessa sarà abbassata dal 65% al 50% (su parti comuni di condomini dal 1.6.2015 al 30.6.2016; dal 1.1.2016 (per condomini dal 1.7.2016) l'agevolazione sarà nuovamente del 36% come per le ristrutturazioni.
A fine lavori il contribuente che usufruisce del bonus fiscale per l'energia, deve effettuare l'invio telematico all'indirizzo www.acs.enea.it dei moduli scaricabili da Internet sul sito ENEA debitamente compilati per il tramite di un tecnico abilitato (ad eccezione di alcuni casi, dove è possibile la compilazione e l'invio direttamente dal contribuente interessato).
Inoltre, in caso di lavori per risparmio energetico non terminati e chiusi entro la fine dell'anno corrente è obbligatorio - entro 90 giorni dopo il 31 dicembre - inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente l'ammontare delle fatture pagate nello scorso anno, per i quali si intende usufruire per il bonus fiscale.
4. ALIQUOTA IVA DA APPLICARE NELLA FATTURAZIONE
Per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria posti in essere con contratto d'appalto si applica l'IVA ridotta del 10%. In tal caso anche le cessioni di beni forniti dall'appaltatore sono assoggettati a tale aliquota. Tuttavia, qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (vedi D.Min.Fin. 29 dicembre 1999) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino alla concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi.
Beni acquistati direttamente dal committente sono soggetti all'aliquota ordinaria (22%).
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per interventi edilizi di ristrutturazione e risparmio energetico fiscalmente agevolati sono sempre assoggettati all'imposta sul valore con l'aliquota IVA ridotta al 10%, anche se i beni vengono acquistati direttamente dal committente.
Per l'acquisto di mobili nell'ambito del bonus mobili si applica l'aliquota ordinaria del 22%, altrettanto dicasi per tutte fatture emesse da liberi professionisti .
ATTENZIONE: NUOVE REGOLE PER MINI-CONDOMINI
(meno di 9 unità immobiliari)
(cfr. Circolare N. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate)
In caso di condomini per i quali non esiste l'obbligo di legge a nominare un amministratore (meno di 9 condomini) per beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (Art. 16-bis DPR 917/86) bisogna obbligatoriamente richiedere preventivamente il codice fiscale per il mini-condominio presso l'Agenzia delle Entrate ed eseguire i pagamenti delle fatture, tramite bonifico bancario o postale, indicando, oltre al codice fiscale del mini-condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente di uno dei condomini a tal fine delegato o su conto corrente appositamente istituito a nome del mini-condominio.
La ripartizione delle spese dovrà avvenire in ragione die millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr.artt.1123 e segg.
Tutte le fatture e documenti giustificativi delle spese relative devono essere intestati al mini-condominio.
Riepilogo Tabellare
Agevolazione fiscale | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
tipologia intervento | DETRAZIONESPESA MAX per unità immobiliare | DETRAZIONESPESA MAX per unita immobiliare | DETRAZIONESPESA MAX per unita immobiliare |
recupero edilizio | 50% €96.000 |
50% €96.000 |
36% € 48.000 |
risparmio energetico | 65% | 65% | 36% € 48.000 |
bonus arredi | 50% max €10.000 | 50% max €10.000 | NON AMMESSO |
TIPOLOGIA INTERVENTI | DETRAZIONE MAX 2014-2015 | 2014 - 2015 DETRAZIONE 65% DELLA SPESA MAX |
---|---|---|
riqualificazione energetica intero edif. | € 100.000 | € 181.818,18 |
involucro edificio esistente | € 60.000 | € 92.307,69 |
installazione pannelli solari | € 60.000 | € 92.307,69 |
sostituzione impianti di climatizzazione invernale | € 30.000 | € 46.153,85 |
Ultimo aggiornamento (Venerdì 27 Marzo 2015 12:42)